Ospitalità e cessione di fabbricato

Assunzione di cittadini extracomunitari - cessione di fabbricato a favore di cittadini extracomunitari - ospitalità.

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Cos'è

Comunicazione obbligatoria per legge per chi ospita, assume alle proprie dipendenze, cede un immobile o porzione di esso a qualsiasi titolo (affitto, vendita, comodato, ecc.) ad un cittadino extracomunitario in Maser.

A chi si rivolge

Ai datori di lavoro ed ai proprietari di immobile che effettuano le operazioni di questo tipo:

Cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191:
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo  superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare  all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta  ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la  disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente  deve richiedere al cessionario (d).

  • a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata)  ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di  un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
  • ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome  proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante  legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere  obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il  modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,  neppure l’eventuale conoscenza personale.
  • b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza  dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non  del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve  avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità  al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
  • c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque  uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in  costruzione.
  • d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica  Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.  La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di  ritorno .

Novità in merito alla comunicazione di cessione di fabbricati
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “Decreto sviluppo”), all’art. 5, comma 4 - al fine di semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili - prevede che:
la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili, o comunque diritti immobiliari, assorbe l’obbligo (previsto dall’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) per chiunque cede la proprietà o il godimento, o a qualunque altro titolo consente per un tempo superiore ad un mese l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, della sua esatta ubicazione, nonché delle generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e degli estremi del documento di identità o di riconoscimento.
Tale obbligo permane, quindi, per i contratti di locazione, affitto o comodato, fatto salvo il caso in cui il locatore intenda avvalersi della cedolare secca (mediante comunicazione al conduttore e indicazione dell’opzione nel modello di registrazione cartaceo o telematico), perché, in tale ipotesi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12, del d.l. n. 59/1978, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 191/1978.

Tempi e vincoli

Deve essere fatta entro 48 ore dall’assunzione o dalla cessione di fabbricato o dall’ospitalità all’Autorità Locale di P.S. che a Maser è l’Ufficio Polizia Locale.

Compila in tutte le sue parti il modulo in tre copie allegando copia del passaporto o del permesso di soggiorno dello straniero e si lascia all’ufficio Protocollo.
Riceverai a casa in un tempo successivo la presa d’atto della comunicazione.

Documenti

  PDF50,5K Comunicazione di cessione di fabbricato.pdf
  PDF53,5K Modulo autorizzazione striscione pubblicitario.pdf
  DOC39,4K Modulo cumulativo - cessione fabbricato - assunzione - ospitalità extracomunitari.doc
  PDF46,2K Modulo specifico - ospitalità cittadini extracomunitari.pdf