Cos'è
Modelli di trasferimento di residenza, mutamento composizione famiglia e altro ancora.
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Scopri le regole per l’iscrizione anagrafica: Scarica i modelli di trasferimento di residenza, mutamento composizione famiglia e altro ancora.
Modelli di trasferimento di residenza, mutamento composizione famiglia e altro ancora.
Cittadini che devono presentare questi modelli per il cambio di residenza.
Per presentare le dichiarazioni anagrafiche elencate sopra i cittadini devono utilizzare esclusivamente i moduli predisposti dal Ministero dell’Interno.
Gli stessi moduli sono scaricabili dalla presente pagina.
Modalità di presentazione
Le dichiarazioni, compilate e sottoscritte, possono essere presentate al Comune:
oppure inoltrate attraverso le seguenti modalità:
In tal caso occorre indicare nell’oggetto: “Dichiarazione anagrafica”.
La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
Compilazione della dichiarazione
Alla dichiarazione – comunque venga inoltrata – deve essere allegata copia del documento di identità sia del richiedente, sia delle persone che trasferiscono la residenza unitamente allo stesso. Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono inoltre sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve necessariamente contenere tutti i dati obbligatori previsti dal modulo e contrassegnati da un asterisco (*).
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta all'Ufficio Protocollo, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione risulti non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno con la circolare 27.4.2012 n. 9. Si precisa inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica l’indirizzo di abitazione dovrà essere indicato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto. In caso di dubbio circa l’indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare il Servizio Anagrafe (tel. 0423.923155) per verificarne la correttezza e completezza.
Cittadini stranieri comunitari e non
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007, indicati nell’allegato B, scaricabile dalla presente pagina.
I cittadini di Stati non appartenenti All’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno, indicati nell’ allegato A, scaricabile dalla presente pagina.
Tutti i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti.
A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”, contenuta nell’art. 5 del DL 9.2.2012 n. 5, convertito in legge 4.4.2012 n. 35.
La nuova disciplina si applica alle dichiarazioni anagrafiche riguardanti:
Gratuito,
Effetti della nuova normativa
Come stabilisce la nuova normativa, gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente viene iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro i successivi due giorni lavorativi il Comune di provenienza deve provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni al completamento dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate ai soggetti privati.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica procede, entro 45 giorni dalla presentazione, all’accertamento dei requisiti ai quali è subordinata l’iscrizione anagrafica (in primo luogo: l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, o di accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.