Ufficio Polizia Locale
Sede Municipale - Piazzale Municipio, 1 - piano terra (accesso dal cortile interno) - 31010 MASER
Area di appartenenza: Area Vigilanza
Competenze:
Vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, e delle altre disposizioni emanate dalla Regione e dall'Ente Locale, con particolare riguardo alle norme di Polizia Urbana, circolazione stradale, edilizia, urbanistica, commercio, pubblici esercizi, vigilanza igienico - sanitaria e tutela ambientale; Svolge compiti di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge; Presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità d'intesa con le Autorità competenti, nonché per i casi di privati infortuni; Assolve compiti di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni richiesti dalle competenti Autorità; Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza; Collabora con le altre forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile.
Responsabile:
- Dott. Gianluca Mastrangelo
Addetti:
- Fanton Gabriele
- Franchetto Paola
Orario di apertura al pubblico:
- Mercoledì dalle 12.00 alle 13.30
- Venerdì dalle 12.00 alle 13.30
- Al di fuori degli orari sopra indicati, previo appuntamento telefonico.
Contatti:

CESSIONE DI FABBRICATO
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191:
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno .
NOVITA' IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATI
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “Decreto sviluppo”), all’art. 5, comma 4 - al fine di semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili - prevede che:
la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili, o comunque diritti immobiliari, assorbe l’obbligo (previsto dall’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) per chiunque cede la proprietà o il godimento, o a qualunque altro titolo consente per un tempo superiore ad un mese l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, della sua esatta ubicazione, nonché delle generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e degli estremi del documento di identità o di riconoscimento.
Tale obbligo permane, quindi, per i contratti di locazione, affitto o comodato, fatto salvo il caso in cui il locatore intenda avvalersi della cedolare secca (mediante comunicazione al conduttore e indicazione dell’opzione nel modello di registrazione cartaceo o telematico), perché, in tale ipotesi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12, del d.l. n. 59/1978, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 191/1978.
ASSUNZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI - CESSIONE DI FABBRICATO A FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI - OSPITALITA'
Cosa è
Comunicazione obbligatoria per legge per chi ospita, assume alle proprie dipendenze, cede un immobile o porzione di esso a qualsiasi titolo (affitto, vendita, comodato, ecc.) ad un cittadino extracomunitario in Maser.
A chi serve
Ai datori di lavoro ed ai proprietari di immobile che effettuano le operazioni sopra descritte.
Quando serve
Deve essere fatta entro 48 ore dall’assunzione o dalla cessione di fabbricato o dall’ospitalità all’Autorità Locale di P.S. che a Maser è l’Ufficio Polizia Locale.
Come si fa
Si compila in tutte le sue parti il modulo in tre copie allegando copia del passaporto o del permesso di soggiorno dello straniero e si lascia all’ufficio protocollo. Si riceverà a casa in un tempo successivo la presa d’atto della comunicazione.
MODULISTICA: