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Ufficio Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva

Sede Municipale - piano terra
Piazzale Municipio, 1 - 31010 MASER
Area di appartenenza: Area Demografica - Attività produttive - Cultura e Turismo








Competenze:

ANAGRAFE: provvede alla tenuta dei registri della popolazione, al rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, ecc.), alla cura della toponomastica (intitolazione vie, piazze e numerazione civica);
STATO CIVILE: provvede agli adempimenti relativi alla redazione ed aggiornamento degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) e al rilascio delle relative certificazioni;
LEVA: cura tutti gli adempimenti relativi al servizio militare;
ELETTORALE: gestisce tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale (liste elettorali, revisioni, operazioni elettorali, ecc.);
STATISTICA: cura la rilevazione delle indagini statistiche promosse dall'ISTAT;
POLIZIA MORTUARIA: cura la gestione delle pratiche cimiteriali: trasporti salma, inumazioni, tumulazioni ecc., contratti di concessione loculi, ossari, tombe di famiglia interrate ed aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia interrate o cappelle di famiglia.

Responsabile:
 
  • Dott. Gianluca Mastrangelo
 
Addetti:
 
  • Nazarena Martignago
  • Raniero Gobatello

Orario di apertura al pubblico :
 
- lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00
- martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00
- mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.00  e dalle ore 15.30 alle ore 18.00
- giovedì dalle ore dalle ore 9.30 alle ore 13.00
- venerdì dalle ore dalle ore 9.30 alle ore 13.00
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Per evitare inutili attese, si consiglia di prendere appuntamento telefonando allo 0423.923155 nel caso di:
- pubblicazioni di matrimonio
- denunce di nascita
- pratiche di residenza di famiglie numerose

Contatti:
 
 

Proroga della carta d'identità

carta identità
CARTA D'IDENTITÀ PROROGATA, IN ALCUNI PAESI ESTERI NON È VALIDA PER L'INGRESSO

Avviso per i viaggiatori muniti di carta d'identità valida per l'espatrio, diretti in particolare verso: Bulgaria, Croazia, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Bosnia Erzegovina:

a partire dall'agosto 2008 (articolo 31 legge 6 agosto 2008 n 133) presso il proprio Comune di residenza o domicilio, è possibile estendere la durata della propria carta d'identità da 5 a 10 anni:
- se il documento d'identità è in formato cartaceo, vi sarà apposto un timbro attestante la proroga di validità;
- ai possessori di carta d'identità elettronica, invece, sarà consegnato un certificato di proroga, che andrà conservato ed esibito insieme alla carta elettronica.

Tuttavia, in alcuni Paesi (specie in quelli sopra citati) sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune.

Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione di munirsi comunque di passaporto o di effettuare il rinnovo del proprio documento d'identità.
È buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le ambasciate ed i consolati presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.

Si consiglia di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri: http://www.viaggiaresicuri.it/www.viaggiaresicuri.it/


 

RILASCIO CARTA DI IDENTITA' PER MINORI DI ANNI 15

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

COSA SERVE:
Il minore deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe accompagnato da entrambi i genitori.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

QUANTO COSTA: Costo della carta di identità: € 5,42.

VALIDITA’:
- la carta d'identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni;
- la carta d'identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori. Per gli altri casi, informazioni presso l’Ufficio Anagrafe.


Per particolari esigenze, stante la necessità della presenza dei genitori e del minore, il rilascio della carta di identità a minori può essere effettuato su appuntamento in orari personalizzati, compatibilmente con le esigenze d'Ufficio, previa prenotazione telefonica in orario d’ufficio al n° 0423.923155.
 

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011







GLI OBIETTIVI DEL CENSIMENTO
– Il censimento, rilevazione a scadenza decennale, presenta quattro differenti obiettivi:

•Produrre un quadro informativo statistico sulle caratteristiche principali strutturali e socio-economiche della popolazione a livello locale, regionale e nazionale.
•Per ogni Comune, determinare l’insieme delle persone residenti che formano la popolazione legale (dato che rappresenta la base per determinare i posti letto negli ospedali, il numero di farmacie e scuole ed il numero dei rappresentanti politici.
•Fornire dati ed informazioni utili all’aggiornamento e revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.
•Produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici.


GLI INTERESSATI – Saranno circa 61milioni i cittadini, italiani e stranieri, interessati dal censimento, suddivisi in circa 25milioni di famiglie e residenti in 8.092 Comuni italiani.

•A Maser saranno censite circa 1750 famiglie.


LA RESTITUZIONE DEI QUESTIONARI 
 dopo il 31 dicembre 2011, ISTAT ha chiuso il canale di restituzione on-line: non è quindi più possibile compilare via web il questionario.

Per i casi residui di mancata consegna del questionario, i cittadini verranno quanto prima contattati da un Rilevatore incaricato.

E' comunque ancora possibile riconsegnare spontaneamente il questionario cartaceo presso gli
 Uffici postali e (preferibilmente) presso il
Centro di Raccolta del Comune, Ufficio Anagrafe, dal lun. al ven. ore 9.30-13.00, mercoledì anche 15.30-18.00. - tel. 0423.923155

anche per conto di altre persone.


RILEVATORE COMUNALE: COME RICONOSCERLO ED EVITARE TRUFFE?
•Ogni Rilevatore comunale sarà munito di un tesserino di riconoscimento sul quale sarà presente foto, nome e cognome del rilevatore, il Comune di appartenenza, la firma del Sindaco ed il timbro del Comune.
•Il Rilevatore dovrà esibire tale tesserino ogni volta che si presenta ad un cittadino ed, inoltre, il cittadino ha la facoltà di chiedere un documento di rinoscimento (patente, carta d’identità, ecc) al Rilevatore.

OBBLIGO DI RISPOSTA CON SANZIONI FINO A 2.000 EURO – Come prevede l’articolo 7 del Decreto Legislativo 322/89, rispondere ai quesiti del questionario è un obbligo, anche se sono concesse deroghe per le domande che interessano dati sensibili.

I cittadini residenti che non compileranno e/o restituiranno il questionario, potranno essere oggetto di procedimenti di cancellazione anagrafica. 

•Inoltre, una volta verificato che il rifiuto a rispondere alle domande è stato netto e consapevole, potranno essere elevate multe che vanno da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065. 

•Stesso discorso vale per tutti coloro che, volontariamente, risponderanno in modo errato alle domande con il fine di alterare i risultati della rilevazione.


ATTESA PER I RISULTATI – Il 31 marzo del 2012 verranno diffusi i risultati provvisori per Province e Comuni;

•i dati per la popolazione legale saranno disponibili entro la fine del 2012;
•La pubblicazione dei dati definitivi, invece, è prevista per il 2014.


INFORMAZIONI – Ulteriori informazioni si possono avere chiamando:

•il Numero Verde Istat 800.069.701 contattabile tutti i giorni dalle 9 alle 19
•l'Ufficio di Censimento del  Comune di Maser al n. tel. 0423.923155.

 

ELIMINATI IN GRAN PARTE I CERTIFICATI

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono ora infatti sostituiti dall’autocertificazione  o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
A partire dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi (le aziende che gestiscono servizi pubblici come trasporti, fornitura di energia, poste, reti telefoniche, ecc) che accettano o richiedono tali certificazioni incorrono nel reato di violazione dei doveri d’ufficio.

Pertanto, l’ufficio Anagrafe e l’ufficio di Stato Civile rilasceranno esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati.

Tali certificati riportano, pena nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del DPR 642/1972.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445), ma è assolutamente gratuita: non è soggetta all’imposta di bollo né ai diritti di segreteria e non richiede l'autenticazione della firma del dichiarante.

D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa
modificato dall’art. 15 della L. 183/2011 (legge di stabilità)
Art. 40. Certificati
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»
 
Art. 74. Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02

L’autocertificazione: cos’è
E’ una dichiarazione firmata dall'interessato che sostituisce i certificati, senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Cosa si può “autocertificare”
  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile (celibe, nubile, coniugato ecc.) e di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita di un figlio
  • morte del coniuge, di un discendente o di un ascendente
  • obblighi militari
  • iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titoli di studio o qualifiche professionali
  • esami sostenuti
  • titoli di specializzazione o di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica
  • reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e/o vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l'indicazione degli importi corrisposti
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato registrato nell'Anagrafe Tributaria
  • disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria della pensione percepita
  • qualità di studente o di casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • assenza di condanne penali
  • vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile.


Come si fa

Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante“.
I moduli per l’autocertificazione sono disponibili qua sotto in allegato PDF oppure possono essere ritirati presso lo sportello Anagrafe in Municipio. 

Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
- per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).
 
AUTOCERTIFICAZIONE COMPLETA - comprende tutti i casi previsti per Legge - 14.9 KB
14.9 KB
AUTOCERTIFICAZIONE COMPLETA - comprende tutti i casi previsti per Legge
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE SEMPLIFICATA - 14.7 KB
14.7 KB
AUTOCERTIFICAZIONE SEMPLIFICATA
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - 16.1 KB
16.1 KB
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 
 

SERVIZIO ELETTORALE

Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale e all'Albo degli Scrutatori 

Per prestare servizio come presidente di seggio o scrutatore durante le giornate elettorali è necessario essere iscritti rispettivamente all’albo dei presidenti di seggio o all’albo degli scrutatori.

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
Nell’albo sono contenuti i nominativi di chi è ritenuto qualificato a prestare servizio come presidente di seggio elettorale. L’elenco è tenuto e aggiornato dalla Corte d’Appello di Venezia.
Per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio occorre:
- essere cittadini italiani
- essere elettori del Comune di Maser
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
La domanda (in allegato in fondo alla pagina) deve essere presentata presso l'ufficio protocollo.
È possibile inviare la domanda via fax al numero: 0423.546155, oppure via email alla casella di posta elettronica certificata (PEC), unitamente alla copia della carta d’identità.
La domanda può essere presentata dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno.
In occasione di elezioni, il presidente di seggio viene nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. La domanda di cancellazione (negli allegati in fondo alla pagina) deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale. 

Iscrizione all’Albo degli Scrutatori
Nell’albo unico degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale.
Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. L’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori.
Per iscriversi all’albo occorre:
- essere cittadini italiani
- essere elettori del Comune di Maser
- aver assolto gli obblighi scolastici
La domanda (in allegato in fondo alla pagina) deve essere presentata presso l'ufficio protocollo.
È possibile inviare la domanda via fax al numero: 0423.546155, oppure via email alla casella di posta elettronica certificata (PEC), unitamente alla copia della carta d’identità.
Si può fare domanda dalla data di affissione del bando (mese di ottobre) al 30 novembre di ogni anno.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. La domanda di cancellazione (negli allegati in fondo alla pagina) deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale. 

Incompatibilità professionali con l’iscrizione agli albi di Presidenti e Scrutatori
In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di presidente e scrutatore:
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
Per consolidata prassi, non è possibile essere iscritti contemporaneamente in entrambi gli albi, per evitare la sovrapposizione di nomine in occasione delle tornate elettorali.




 
DOMANDA-PRESIDENTI.pdf - 34.0 KB
34.0 KB
domanda iscrizione albo presidenti
 
 
DOMANDA-SCRUTATORI.pdf - 32.8 KB
32.8 KB
domanda iscrizione albo scrutatori